Le presenti Condizioni di Viaggio disciplinano il servizio di trasporto passeggeri su gomma in ambito nazionale effettuato dalla Cavourese S.p.A., P.I/C.F. 00519860019, con sede legale in Torino (TO) Strada del Drosso, 77 - CAP 10135 - tel. +011 3970000, e-mail: info@cavourese.it.

 

ART. 1 CONDIZIONI CONTRATTUALI NON DISCRIMINATORIE

Cavourese S.p.A. applica condizioni contrattuali e tariffe dei servizi non discriminatorie né in forma diretta e né in forma indiretta, in base alla nazionalità dei passeggeri o al luogo di stabilimento del vettore o del venditore di biglietti nell'Unione.
 

ART. 2 INFORMAZIONI DI VIAGGIO

Cavourese SpA garantisce l'informazione sui propri servizi di linea. Gli orari normalmente applicati sono consultabili sul sito internet. È consigliabile verificare sempre quali sono gli orari al pubblico più aggiornati. Per ragioni logistiche, durante i giorni di svolgimento del servizio, possono rendersi necessari interscambi. 

Le informazioni vengono fornite attraverso i canali ufficiali di seguito indicati:

  • sul sito www.cavourese.it
  • presso le biglietterie autorizzate
  • uffici aziendali al numero +011 3970000 (sezione 3) con orari 08:30-12:30/14:30-17:00
  • social network

È possibile ottenere informazioni relative a:

  • Condizioni di viaggio
  • Orari, costi e promozioni in atto
  • Condizioni di accesso al servizio per gli animali di piccola taglia
  • Disponibilità dei servizi a bordo
  • Eventuali interruzioni o ritardi del servizio
  • Procedure per i reclami.

Cavourese S.p.A. si impegna a trasportare la persona munita di valido documento di viaggio sulla tratta acquistata. È severamente proibito il trasporto di: merci pericolose, materiali esplosivi o infiammabili.

È obbligatorio presentarsi presso il luogo di partenza con almeno 15 (quindici) minuti di anticipo rispetto all'orario previsto.

 

ART. 3 DIRITTI DEI PASSEGGERI CON DISABILITA’ O A MOBILITA’ RIDOTTA

L’Azienda garantisce il trasporto delle persone con disabilità o mobilità ridotta senza alcun onere aggiuntivo e, nell’offrire a questi i propri servizi, compie ogni sforzo per assicurare l’accessibilità e l’informazione. Al fine di garantire una migliore assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, l’Azienda impartisce istruzioni adeguate al proprio personale a diretto contatto con tale tipologia di viaggiatori.

Nell’accezione di «persone con disabilità» o «persone a mobilità ridotta» rientrano: 

  • le persone che si muovono su sedia a rotelle per malattia o per disabilità documentata;
  • le persone con problemi agli arti o con difficoltà di deambulazione;
  • i non vedenti o con disabilità visive;
  • i non udenti o con disabilità uditive;
  • le persone con handicap mentale documentato.


3.1. Diritto al trasporto e condizioni speciali

È sempre ammesso il trasporto di persone con disabilità o mobilità ridotta tranne nei seguenti casi:

  1. per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla legislazione della UE, internazionale e nazionale ovvero gli obblighi in materia di salute e sicurezza stabiliti dalle autorità competenti;
  2. qualora la configurazione del veicolo o delle infrastrutture, anche delle fermate ed alle stazioni, renda fisicamente impossibile l’imbarco, lo sbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta in condizioni di sicurezza e concretamente realizzabili.

Nel caso in cui l’Azienda debba constatare tali impedimenti al trasporto, ne dà comunicazione alla persona con disabilità o a mobilità ridotta e, a richiesta, la informa per iscritto entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.

Nel caso in cui non venga accettata una prenotazione ovvero emesso o altrimenti fornito un biglietto per le ragioni di cui sopra, il passeggero sarà informato su eventuali servizi alternativi accettabili gestiti dal vettore.

Qualora, al verificarsi delle ragioni di cui alle lettere a) e b) di cui sopra, l’Azienda non possa accettare il trasporto ovvero emettere la prenotazione del biglietto, la persona con disabilità o a mobilità ridotta può richiede di essere accompagnata da un’altra persona di sua scelta in grado di fornirle l’assistenza richiesta e tale comunque da rendere possibile materialmente il suo accesso all’interno dell’autobus ed il suo posizionamento in condizioni di sicurezza a bordo durante il viaggio, cosicché cessino di applicarsi le ragioni ostative di cui alle lettere a) e b).  In tale ipotesi, l’accompagnatore è trasportato gratuitamente e, se possibile, potrà sedere accanto alla persona con disabilità o a mobilità ridotta.

3.2. Accessibilità e informazione

Al fine di garantire la tutela del diritto al trasporto, l’Azienda dispone di condizioni d’accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta che si fondano sulla legislazione nazionale ed internazionale in materia di sicurezza e che sono a disposizione del pubblico. I passeggeri, qualora lo richiedessero, potranno ricevere tutte le informazioni generali pertinenti relative al viaggio e alle condizioni del trasporto materialmente ovvero anche in formati adeguati e accessibili. Tali informazioni comprendono, altresì, i dati necessari per contattare l’organismo responsabile del controllo dell’applicazione delle disposizioni nazionali ed internazionali in materia di diritti dei passeggeri che viaggiano con autobus, di cui all’articolo 10.4 delle presenti condizioni di trasporto.

3.3. Condizioni di prestazione dell’assistenza

L’Azienda fornisce l’assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta a condizione che:

  1. la necessità di assistenza della persona sia comunicata all’Azienda con un preavviso di almeno trentasei ore;
  2. la persona interessata si presenti al punto indicato:
  • a un’ora stabilita precedentemente dall’Azienda che non preceda di più di sessanta minuti l’orario di partenza pubblicato, a meno che Azienda e passeggero non abbiano concordato un termine più breve;
  • qualora non sia stato stabilito un orario, almeno trenta minuti prima dell’orario di partenza pubblicato.

Inoltre, le persone con disabilità o a mobilità ridotta devono notificare all’Azienda le esigenze specifiche per il posto a sedere al momento della prenotazione o dell’acquisto anticipato del biglietto. In mancanza di notifica dell’esigenza di assistenza, l’Azienda compirà ogni ragionevole sforzo per assicurare che l’assistenza sia fornita in modo tale che la persona con disabilità o a mobilità ridotta possa, in sicurezza, salire a bordo del servizio in partenza, prendere il servizio in coincidenza o scendere dal servizio in arrivo per il quale ha acquistato il biglietto.

Qualora la notifica di cui sopra sia stata inoltrata a terzi (agenti di viaggio o operatori turistici), questi dovranno trasmettere quanto prima, nel normale orario di lavoro, l’informazione all’Azienda per consentire a quest’ultima di adempiere.

Qualora a una persona con disabilità o a mobilità ridotta, in possesso di una prenotazione o di un biglietto, che abbia notificato le proprie esigenze di assistenza venga rifiutato il permesso di salire a bordo, e all’eventuale accompagnatore qualora ne abbia diritto, l’Azienda darà la possibilità di scegliere tra:

  • il diritto al rimborso e, se del caso, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile;
  • tranne quando non è praticabile, il proseguimento del viaggio o il re-instradamento con servizi di trasporto alternativi ragionevoli fino alla destinazione indicata nel contratto di trasporto.

Nelle stazioni designate dal Ministero, l’Azienda, nell’ambito delle proprie competenze, presta gratuitamente assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta garantendo l’assistenza e le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di viaggiare in sicurezza.

A bordo dei propri autobus l’Azienda presta l’assistenza necessaria per consentire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di ottenere le informazioni essenziali relative al viaggio in formati accessibili, qualora richieste, e salire e scendere durante le pause di un viaggio, solo se è disponibile a bordo altro personale oltre al conducente.

3.4. Risarcimento per sedie a rotelle e attrezzature per la mobilità

In caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza, l’Azienda provvede a risarcire il passeggero nella misura opportuna prevista dalla legge. Qualora necessario, l’Azienda compie ogni sforzo per fornire rapidamente attrezzature o dispositivi di sostituzione temporanea e, ove possibile, aventi simili caratteristiche tecniche e funzionali a quelli perduti o danneggiati.

 

ART. 4 IL DOCUMENTO DI VIAGGIO

Il passeggero ha diritto al servizio di trasporto da parte dell’Azienda solo se in possesso di un valido titolo di viaggio emesso a suo nome, per la tratta, la data e l’orario di partenza indicati. Non sono ammesse variazioni di località di salita e/o discesa o inversione del percorso.

I titoli di viaggio sono acquistabili, fino ad esaurimento dei posti disponibili, tramite:

  • le rivendite aziendali di Torino, Cavour, Giaveno e Chieri;
  • le rivendite convenzionate il cui elenco è consultabile sul sito www.cavourese.it;
  • il sito www.cavourese.it.


4.1. Tipologia dei documenti di viaggio

L’accesso al servizio è subordinato all’ acquisto dell’idoneo titolo di viaggio.

Il titolo di viaggio emesso da Cavourese S.p.A., da rivendite autorizzate, denominato “Titolo di viaggio”.  Riporta il nome e l’indirizzo del Vettore, data e ora di emissione, i dati del cliente, l’importo pagato comprensivo delle maggiorazioni e di eventuali sconti/riduzioni, il numero di passeggeri nel caso di biglietto cumulativo, il riepilogo dei servizi acquistati, data del viaggio di andata, ora/fermata del punto di partenza, ora/fermata del punto di arrivo, eventuale data del viaggio di ritorno, ora/fermata del punto di partenza, ora/fermata del punto di arrivo.

Al momento dell’acquisto del titolo di viaggio il cliente è tenuto a comunicare con esattezza i dati del viaggio richiesto all’operatore nei casi di acquisto a sportello e ad inserirli correttamente nei casi di acquisto on-line. Dovrà in particolare verificare il nominativo indicato, il prezzo corrisposto, la tratta, la data e l’ora di partenza ed assicurarsi altresì che sia stata applicata la riduzione tariffaria spettante (laddove prevista) e che il prezzo pagato corrisponda a quello esposto sul titolo di viaggio.

Prima di completare l’acquisto, il passeggero è tenuto a rilasciare un nominativo, un numero di cellulare valido ed un indirizzo mail, al solo scopo di ricevere, qualora necessario, comunicazioni di servizio.

Non sono ammesse riduzioni per nessuna categoria di utenti.

Il titolo di viaggio può consistere:

  • in un documento “cartaceo”, comprendente il tagliando per il passeggero;
  • in tutti i diversi documenti che attestano l’emissione di un biglietto “elettronico”, quali, ad esempio, la ricevuta di itinerario via email.


4.2. Validità del titolo di viaggio

Il titolo di viaggio emesso ha validità esclusivamente per il giorno, l’ora e la corsa indicata e deve essere esibito ad ogni richiesta del personale di servizio. Decorso tale termine non possono essere effettuate modifiche ed il titolo di viaggio è da considerarsi non recuperabile. Se sprovvisto di titolo di viaggio (cartaceo e/o elettronico) il passeggero non può essere ammesso a bordo. Il titolo di viaggio non è valido se contraffatto, non integro o comunque reso illeggibile.

Il titolo di viaggio è a tutti gli effetti un documento fiscale. Non è in alcun modo previsto alcun rimborso in caso di smarrimento.

 

4.3. Rimborso del titolo di viaggio

Salvo comprovati e giustificati motivi non è previsto il rimborso di un titolo di viaggio acquistato.

In nessun caso il vettore è tenuto al rimborso della parte del titolo di viaggio non fruita a causa di impossibilità a proseguire il viaggio da parte del passeggero, dovute al mancato rispetto da parte di questo delle disposizioni di legge, ovvero per causa imputabile al medesimo (ad esempio se non si ripresenta all’appuntamento fissato dopo la sosta di ristoro ovvero deve scendere dall’autobus per motivi personali o di salute ovvero viene fatto discendere dal personale di bordo o dall’autorità per molestie o ubriachezza etc.).

 

ART. 5 TRASPORTO DI MINORI

Tutti i trasportati, anche minori, sono tenuti al pagamento del biglietto intero

L’Azienda presta particolare attenzione al trasporto sui propri servizi di passeggeri minorenni.

Prima di acquistare il servizio di trasporto è necessario verificare le condizioni alle quali il minorenne è ammesso al trasporto sui servizi dell’Azienda e comunque previo adempimento delle prescrizioni di legge. La validità della dichiarazione di autorizzazione al viaggio ovvero di accompagnamento è circoscritta al singolo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata.

 

5.1 Trasporto di minori accompagnati

I minori di anni 14 non sono ammessi al trasporto se non accompagnati da persona maggiorenne. I genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica diversa devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento che resterà agli atti della questura.

Il passeggero munito di biglietto o abbonamento ha la facoltà di fare viaggiare gratuitamente un bambino fino a 3 anni di età purché questo non occupi un posto a sedere, ed è tenuto alla sua sorveglianza assumendosene ogni responsabilità. Per gli obblighi relativi ai sistemi di ritenuta per bambini si consulti l’articolo 7.1. di cui sopra.

 

5.2. Trasporto di minori non accompagnati

Per minori di età compresa tra i 14 e 18 anni, deve essere rilasciata una autorizzazione scritta da parte dei genitori o tutori da allegare al titolo di viaggio. Il modulo è scaricabile nell’Area Clienti dal sito www.cavourese.it.

Sulle linee autorizzate in ambito nazionale, i minori di età compresa fra i 14 ed i 17 anni compiuti possono viaggiare solo se in possesso dell’autorizzazione di cui sopra rilasciata da genitori o tutori.

Il personale di bordo potrà richiedere al passeggero l’esibizione di un valido documento di identità.

 

5.3. Sistemi di ritenuta per bambini a bordo dell’autobus

I bambini di età non superiore a 3 anni possono essere trasportati (sui minibus e sugli autobus di cui alle categorie internazionali M2 ed M3) senza necessità di adottare particolari accorgimenti e, pertanto, senza necessità di utilizzare i dispositivi di ritenuta per bambini, anche se installati.

I passeggeri bambini di età superiore a 3 anni, invece, devono essere trasportati utilizzando i sistemi di ritenuta per bambini (di cui l’autobus o il minibus è dotato) per i quali sia compatibile l’impiego da parte dei bambini stessi e devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini solo se di tipo omologato (art. 172, comma 6 Codice della Strada). In assenza di sistema di ritenuta per bambini, devono essere utilizzate le cinture, solo se compatibili con il bambino. Tale disposizione è valevole soltanto per i bambini di peso inferiore a 36 kg così come previsto dalla normativa comunitaria che limita l’utilizzo dei dispositivi di ritenuta per bambini a tali soggetti. Per la compatibilità con le cinture possono, eventualmente, essere utilizzati gli appositi adattatori.

In caso di inosservanza di tali prescrizioni risponde la persona tenuta alla sorveglianza del minore presente sul veicolo.

È fatto obbligo ai passeggeri di adempiere all’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, in base alle informazioni impartite dal personale di bordo e comunque fornite mediante cartelli e pittogrammi apposti a bordo dell’autobus.   

 

ART. 6 TRASPORTO BAGAGLI

6.1. Tipologia di bagaglio e dimensioni consentite

I bagagli vengono divisi in 2 categorie:

  1. bagaglio a mano: è il bagaglio di dimensioni ridotte e/o di particolare valore es. cellulari, computer portatili, palmari, etc.
  2. bagaglio stivato: può essere depositato solo nel vano bagagli (valigie, borsoni, trolley) ed avere dimensioni e peso non eccedenti quanto definito nei limiti di seguito esposti.

Bagagli speciali:

I passeggini vengono trasportati, a titolo gratuito, come bagaglio speciale (massimo 1 unità per nucleo familiare) solo se pieghevoli. passeggini non pieghevoli non potranno essere trasportati.

Le sedie a rotelle pieghevoli ed eventuali altri ausili per la deambulazione di persone con disabilità o a mobilità ridotta vengono trasportate gratuitamente. Il trasporto di questi bagagli speciali è subordinato ad una richiesta specifica da effettuare a mezzo mail all'indirizzo booking@cavourese.it con un preavviso di 72 (settantadue) ore rispetto all'orario di partenza specificando l'esatta configurazione della sedia a rotelle e/o di eventuali altri ausili per la deambulazione che dovranno essere conformi ai requisiti ufficiali di sicurezza prescritti dalla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale. Nell'ipotesi in cui il trasporto di questi bagagli speciali possa, ad insindacabile giudizio di Cavourese S.p.A., pregiudicare la sicurezza del viaggio o degli altri passeggeri, il vettore si riserva di negarne il trasporto. Si specifica inoltre che non è in alcun caso ammesso il trasporto in stiva di sedie a rotelle non pieghevoli o elettriche. È infine previsto il risarcimento (pari al costo della riparazione o sostituzione) da parte di Cavourese S.p.A. in caso di perdita o danneggiamento di attrezzature per la mobilità (sedie a rotelle e altri dispositivi di assistenza) ascrivibili al vettore. Se necessario, il vettore si adopera nei limiti del possibile per sostituire temporaneamente la perdita o l'attrezzatura per la mobilità perduta o danneggiata.

Dimensioni consentite

Il passeggero ha diritto al trasporto gratuito, sotto la propria custodia, di un bagaglio a mano delle dimensioni massime di cm. 40x30x15 e con peso non superiore a kg. 5 da collocare nell'apposita cappelliera all'interno dell'autobus o negli appositi vani.

Ogni passeggero ha altresì diritto al trasporto gratuito di n°1 bagaglio.

La dimensione massima per il volume complessivo del collo deve avere come somma massima di altezza, larghezza e lunghezza i 140 cm e come peso massimo kg. 20. I bagagli vengono riposti nella bauliera dell'autobus e recare (onere a carico del cliente) una etichetta con l'indicazione chiara e leggibile del nominativo.

6.2. Bagaglio aggiuntivo

È possibile un ulteriore bagaglio (max 1 per passeggero) da stiva con le dimensioni sopra riferite. Il trasporto del bagaglio aggiuntivo prevede un supplemento e va indicato in sede di acquisto del titolo di viaggio. Viene consentito anche l’eventuale trasporto di una bicicletta: la condizione è che questa sia smontabile o ripiegabile in due pezzi, riposta in apposita sacca e che la sacca sia etichettata in maniera tale da poter individuare il proprietario.

Il trasporto di biciclette viene gestito con le regole del bagaglio aggiuntivo.

 

6.3. Oggetti contenuti nel bagaglio

È fatto divieto al passeggero di collocare nel bagaglio cose che possano arrecare danno quali merci o sostanze pericolose e nocive, materiale infiammabile e liquidi in genere e materiale deperibile. La Cavourese S.p.A. si riserva di rivalersi sul viaggiatore per eventuali danni cagionati a terzi e/o ad altri bagagli dal contenuto del suo bagaglio. In caso di violazione di dette prescrizioni constatate al momento della partenza, l'Azienda potrà legittimamente rifiutare il trasporto.

È severamente vietato trasportare nel bagaglio stivato, oggetti di elevato valore e oggetti delicati, non soggetti a compressione e materiale deperibile.

La Cavourese S.p.A. non risponde del loro deterioramento o smarrimento, salvo ne sia stata fatta consegna al vettore con apposita dichiarazione di valore.

 

6.4. La responsabilità del bagaglio

Il bagaglio collocato nella stiva dell'autobus deve considerarsi come bagaglio consegnato, mentre quello che il passeggero porta con sé a bordo e che resta sotto la diretta sorveglianza dello stesso rileva come bagaglio a mano. L’Azienda è responsabile della perdita o avaria del bagaglio consegnato salvo provi che la perdita e l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio. L’Azienda risponde, altresì, della perdita o avaria delle cose che il passeggero porta con sé nel bagaglio a mano salvo dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita (o delle avarie), se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore.

I passeggeri possono chiedere un risarcimento per la perdita o il danneggiamento del bagaglio. L’Azienda, infatti, in base alle disposizioni di legge vigenti, è responsabile - entro il limite massimo di euro 6,20 per chilogrammo, o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore - della perdita o della avaria del bagaglio che le è stato consegnato in stiva, salvo quanto sopra. La perdita o l’avaria devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avaria apparenti; ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita o avaria non apparenti (art. 1697 Codice civile). Qualora il bagaglio venisse rinvenuto sarà cura del passeggero ritirarlo presso l’Ufficio Clienti che gli sarà comunicato.

Qualora, per i servizi di linea superiori a 250 km, il danno o la perdita del bagaglio siano conseguenza di un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto l'autobus, in base alla normativa comunitaria, l’importo massimo offerto a titolo di risarcimento in questo caso non sarà inferiore a 1200 Euro per bagaglio. In caso di danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza, l'importo del risarcimento è sempre pari al costo della sostituzione o della riparazione dell'attrezzatura perduta o danneggiata.

È fatta salva la facoltà del passeggero di rivolgersi agli organi giurisdizionali nazionali per ottenere, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, il risarcimento dei danni derivanti da perdite dovute a cancellazione o ritardo dei servizi regolari ovvero conseguenti ad incidente avvenuto per colpa del vettore.

6.5. Furto e/o smarrimento del bagaglio

Fermo quanto al punto precedente, Cavourese S.p.A. comunica l'obbligo per i passeggeri di etichettare con apposita targhetta i propri bagagli segnalando nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Il passeggero che ha subìto il furto, lo smarrimento e/o lo scambio del bagaglio riposto nella bauliera/stiva dell'autobus, deve far constatare, a pena di decadenza, la perdita o l'avaria al personale di bordo al momento dell'arrivo alla fermata.

Dovrà quanto prima contattare l'Azienda al numero 011 3970000 (sezione 3) ovvero inviare una mail a booking@cavourese.it.

 

6.6. Oggetti smarriti

La Cavourese S.p.A. non si assume alcuna responsabilità sulla perdita e sul mancato ritrovamento di oggetti dimenticati a bordo dell'autobus. Gli eventuali oggetti ritrovati saranno conservati per un massimo di 7 (sette) giorni presso l'azienda dopodiché si applicherà la disciplina prevista dal Codice civile.

Per informazioni e segnalazioni contattare il servizio clienti al +011 3970000 (sezione 3).

 

ART. 7 NORME COMPORTAMENTALI E RESPONSABILITA' DEL PASSEGGERO

Il cliente è chiamato a collaborare con l'Azienda per la sicurezza del viaggio ed il miglioramento della qualità del servizio, rispettando le disposizioni in vigore per l'accesso ai mezzi e alle strutture. L'utenza che fruisce dei servizi erogati dall'Azienda è obbligata a tenere una condotta, per sé e per gli altri, improntata alle regole della buona educazione e comunque che rispettino le comuni regole del vivere civile.

A bordo dell'autobus, il viaggiatore è tenuto al rispetto delle istruzioni impartite dal personale conducente e di accompagnamento e, in ogni caso, delle seguenti regole di carattere generale:

  • divieto di parlare o distrarre in altro modo il conducente durante la guida dell'autobus;
  • divieto di arrecare disturbo agli altri passeggeri;
  • obbligo di occupare un solo posto a sedere;
  • obbligo di indossare le cinture di sicurezza ed eventuali altri dispositivi di ritenuta;
  • obbligo di rispettare la pulizia dell'autobus e delle attrezzature ivi presenti;
  • divieto di compromettere in qualsiasi modo la regolarità e la sicurezza del viaggio e il livello del servizio;
  • obbligo di rimanere seduti durante la permanenza a bordo dell'autobus. In caso di impellente necessità che porti il passeggero ad alzarsi dal posto assegnato
  • divieto di consumare alimenti a bordo;
  • divieto di fumare a bordo (inclusi eventuali dispositivi elettronici o senza combustione es. Iqos)


7.1. Responsabilità del passeggero per danni

Il passeggero è responsabile nei confronti dell'Azienda per i danni arrecati all'autobus, ai suoi arredi ed al personale dell'Azienda; nonché dei danni arrecati ad altri passeggeri ed alle loro cose durante il trasporto. In caso di danneggiamento doloso, Cavourese S.p.A. si riserva la facoltà di sporgere denuncia a norma di legge e avanzare richiesta di risarcimento nelle competenti sedi.

 

7.2. Fumo/soste di ristoro/toilette

È vietato fumare a bordo dell'autobus, anche con dispositivi elettronici, sia nell'abitacolo che negli spazi chiusi (toilette, cabina, ecc.). L'inosservanza dà luogo all'applicazione di sanzione amministrativa, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi delle disposizioni penali vigenti. In caso di reato, l'Azienda provvederà a segnalarlo alle Autorità giudiziaria e a fornire le generalità dei trasgressori.

Qualora il viaggio si protragga oltre le 4:30 verranno effettuate soste presso aree di servizio attrezzate, ove i passeggeri possono usufruire dei servizi. I viaggiatori devono rispettare scrupolosamente la durata della sosta; ove non diversamente annunciato dal personale di bordo, la durata della sosta è fissata in 15 minuti.

 

ART.8   IL TRASPORTO DI ANIMALI

8.1. Gli animali ammessi a bordo

Il passeggero può portare con sé, previa prenotazione, animali domestici vivi, non pericolosi (quali cani di piccola taglia, gatti ed altri piccoli animali domestici da compagnia), obbligatoriamente muniti di libretto sanitario, eccezion fatta per i cani guida da accompagno dei passeggeri non vedenti per i quali la Legge 14 febbraio 1974, n. 37 stabilisce che il soggetto privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane-guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico.

Fatta eccezione per i cani guida di passeggeri non vedenti, gli animali devono essere collocati in apposito trasportino che va posizionato a terra, di fianco al sedile prenotato dal viaggiatore, in modo da non comportare intralcio al normale passaggio di altri passeggeri. Le dimensioni del trasportino non possono superare i cm. 30 | 30 | 40 (larghezza | altezza | profondità). I trasportini non dovranno presentare spigoli vivi, non dovranno essere sudici e/o maleodoranti, privi di becchime e con gli abbeveratoi non colmi.

 

8.2. Le responsabilità

Al passeggero spetta la sorveglianza degli animali trasportati per tutta la durata del trasporto; egli è responsabile in via esclusiva per qualsivoglia danno a persone e cose, provocati dal proprio animale.

La persona che conduce l'animale è tenuta a risarcire i danni qualora lo stesso insudici o deteriori in altro modo l'autobus. Il rilevamento, da parte del personale aziendale, del mancato rispetto di tali regole può comportare l'allontanamento dell'animale e l'interruzione del viaggio in condizioni di sicurezza.

Nel caso in cui l'animale arrechi disturbo ad altri passeggeri (per problemi di allergia, ecc.) su indicazione del personale di bordo, il passeggero, con il suo animale, è tenuto ad occupare altro posto eventualmente disponibile.

 

8.3. Il costo del trasporto

Ad eccezione dei cani guida da accompagno dei passeggeri non vedenti per i quali la Legge 14 febbraio 1974, n. 37 stabilisce che il soggetto privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane-guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa. La norma sancisce, inoltre, il principio per cui “ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata”, al trasporto di animali si applica la tariffa intera.

 

ART. 9 CANCELLAZIONE O RITARDO

9.1. Diritto all’informazione

In caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio regolare di linea, l’Azienda informa quanto prima della situazione i passeggeri in partenza dalla stazione e comunica l’ora di partenza prevista non appena tale informazione è disponibile e comunque non oltre trenta minuti dopo l’ora di partenza prevista.

Se i passeggeri perdono un servizio di trasporto in coincidenza sulla rete gestita dall’Azienda in base all’orario a causa di una cancellazione o di un ritardo, l’Azienda compie sforzi ragionevoli per informare i passeggeri interessati in merito a collegamenti alternativi. Ove possibile, tali informazioni sono fornite per via elettronica e nei termini di cui sopra, a tutti i passeggeri, compresi quelli che sono in partenza dalle fermate d’autobus, sempre che il passeggero ne abbia fatto richiesta ed abbia fornito al vettore i dati necessari per essere contattato.

 

9.2. Servizi regolari di linea

Salvo quanto previsto al D.Lgs 4.11.2014 n. 169 in tema di sanzioni alle violazioni in materia di diritti dei passeggeri con autobus il passeggero, nei casi di cancellazioni di servizi o di ritardi, ha diritto al rimborso del biglietto da parte dell’Azienda. In particolare, quando un servizio di trasporto pubblico subisce una cancellazione o un ritardo, alla partenza dal capolinea o da una fermata, superiore a 60 minuti per i servizi di trasporto regionale – esclusi i casi di calamità naturali, di scioperi e di altre emergenze imprevedibili - i passeggeri hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte dell’Azienda. Il rimborso è pari al costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti una diversa forma di pagamento.

L’Azienda si impegna a rendere note, entro la conclusione del servizio di trasporto, le modalità di accesso alla carta dei servizi/condizioni di trasporto e le ipotesi che danno diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l'entità e le modalità per accedervi. Tali ipotesi comprendono anche la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio.

Si consulti la procedura per richiesta rimborso di cui di seguito.

 

9.3. Guasto dell’autobus durante il viaggio

Nel caso in cui l’autobus diventi inutilizzabile durante il viaggio, l’Azienda garantirà la continuazione del servizio con un altro veicolo dal luogo in cui si trova il veicolo inutilizzabile oppure il trasporto dal luogo in cui si trova il veicolo inutilizzabile verso un idoneo punto di attesa e/o una stazione da cui il viaggio possa proseguire.

 

9.4. Assistenza

In caso di servizi di linea di durata prevista superiore alle 3 ore, qualora intervenga una cancellazione o il ritardo alla partenza da una stazione superiore a 90 minuti, l’Azienda offrirà al passeggero l’assistenza ragionevole necessaria con generi di conforto in funzione dei tempi di attesa o del ritardo, purché siano oggettivamente reperibili (sull’autobus o nella stazione o comunque in loco). Ove necessario, a causa di ritardi che interessino l’intera notte, l’Azienda fornirà il soggiorno in albergo o in altro alloggio nonché assistenza nell’organizzazione del trasporto tra la stazione ed il luogo di alloggio qualora si rendesse necessario un soggiorno di una o più notti entro i limiti massimi previsti dalla legge (cfr. Reg. 181/2011). Nel caso la cancellazione e/o il ritardo siano conseguenza di condizioni meteorologiche avverse o di gravi catastrofi naturali che mettono a rischio il funzionamento sicuro dei servizi con autobus, non sarà dovuta la sistemazione in albergo/alloggio di cui sopra.

 

9.5 Assistenza in caso di incidente

Nel caso si verificasse un incidente che comporta l’interruzione del servizio, l’Azienda presta l’assistenza ragionevole e proporzionata per le esigenze pratiche immediate del passeggero a seguito dell’incidente stesso. Tale assistenza, ove necessario, prevede il cibo, gli indumenti, il trasporto, la prima assistenza e la sistemazione, salvo sia possibile utilizzare/sostituire il veicolo, garantendo così la prosecuzione del viaggio. 

L’assistenza prestata in tali circostanze non costituisce riconoscimento di responsabilità da parte dell’Azienda.

 

ART.10 INFORMAZIONE E RECLAMI

10.1 Informazione sul viaggio

Tutti i passeggeri che viaggiano mediante servizi di autobus regolari di Cavourese S.p.A. hanno diritto a ricevere informazioni adeguate per tutta la durata del viaggio. Tali informazioni includono i diritti dei passeggeri e i dati necessari per contattare gli organismi nazionali responsabili del controllo.

Ove possibile, tali informazioni sono fornite, su richiesta, in formati accessibili, con particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta.

 

10.2 Segnalazione disservizi

Per segnalazione si intendono eventuali suggerimenti, osservazioni, proposte, consigli e quant'altro possa essere utile a capire le esigenze dei clienti al fine di migliorare, se possibile, i servizi offerti. La segnalazione può essere inoltrata da chiunque vi abbia interesse.

La segnalazione può essere inoltrata all'Azienda tramite i seguenti canali:

  • inviando mail a booking@cavourese.it
  • telefonando a 0113970000 (sezione 03)

Al fine di poter eventualmente dare riscontro alle segnalazioni inoltrate, il cliente deve indicare, oltre alle proprie generalità ed indirizzo, chiaramente la segnalazione con tutti gli elementi utili. L'Azienda garantisce la riservatezza dei dati personali, così come previsto dalla normativa sulla tutela della privacy.

 

10.3 Reclami per violazione dei diritti del passeggero

Per reclamo si intende ogni atto con cui un cliente (oppure il legale o l'associazione di consumatori che lo rappresenta) chiaramente identificabile, contesta in forma scritta all'Azienda un suo comportamento o un'omissione.

L'Azienda dispone di un sistema per il trattamento dei reclami che il passeggero può presentare, tramite i seguenti canali inoltrando una mail all'indirizzo: info@cavourese.it.

I passeggeri possono trasmettere un reclamo al vettore entro tre mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio regolare. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame. Il vettore dovrà fornire una risposta definitiva entro tre mesi dal ricevimento del reclamo.

I suddetti termini non si applicano alle questioni relative al risarcimento in caso di decesso, lesioni personali o danni e perdite di bagagli in caso di incidenti.

 

10.4 Reclamo in seconda istanza all'Autorità di regolazione dei trasporti

Il passeggero, dopo aver presentato in prima istanza un reclamo all'Azienda, e dopo che siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione, può presentare un reclamo all'Organismo nazionale responsabile dell'applicazione della disciplina in materia di diritti dei viaggiatori in merito a presunte violazioni di quest'ultima. Per i servizi di linea di competenza locale (regionale, comunale) i reclami possono essere inoltrati anche alle sedi locali dell'Autorità che faranno da tramite con la sede nazionale.

L'organismo nazionale per l'applicazione del regolamento sui diritti dei passeggeri può essere contattato ai seguenti recapiti:

Autorità di Regolazione dei Trasporti Via Nizza 230, 10126 Torino

PEC:     pec@pec.autorita-trasporti.it

Email: reclami.bus@autorita-trasporti.it

 

CAVOURESE S.p.A.

Ultimo aggiornamento Febbraio 2024

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